IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1,  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,
rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con  decreto
del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  norme
finalizzate a individuare le disposizioni  di  legge  e  le  relative
norme di attuazione che stabiliscono obblighi  di  dichiarazione,  di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia  ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica ai fini della  predisposizione  del
modello unico di dichiarazione; 
  Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo
cui,  in  attesa  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, citato, il  modello  unico  di
dichiarazione e' adottato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n.  70  del  1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio  dei  ministri  dispone,
con  proprio  decreto,  gli  aggiornamenti  del  modello   unico   di
dichiarazione; 
  Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art.  6,  comma  1,  della  citata  legge  n.  70  del  1994,  ha,  a
riferimento, gli «Obblighi di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui  alla  tabella  A  allegata  alla
presente legge»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione  digitale»,  che  contiene,  tra   l'altro,   la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro  formazione,
gestione,  conservazione   e   trasmissione,   nonche'   alle   firme
elettroniche; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo  I  della
Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per  la  tracciabilita'  dei
rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa  agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio; 
  Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che prevede l'obbligo di  comunicazione  da  parte  del
Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI,  con  le  modalita'  previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale  e  per  tipo  di  imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per  ciascun  materiale,  la  quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio  riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione
della  direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori   uso»   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188,   di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  che  reca
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche  (RAEE)»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali»,   che   ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di  rifiuti
speciali per talune attivita' economiche; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, recante «Disposizioni urgenti  per  la  crescita  economica  nel
Mezzogiorno»,  che  introduce  disposizioni   di   attuazione   della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
29 aprile  2015,  che  modifica  la  direttiva  94/62/CE  per  quanto
riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale
leggero; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio»; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  118,  recante
«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)  2018/849,  che
modificano le direttive 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori  e
2012/19/UE   sui   rifiuti   di   apparecchiature    elettriche    ed
elettroniche»; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  119,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849 che modifica la
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio  del  31  marzo
2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di  essere  considerati  rifiuti,  ai  sensi  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012  della  Commissione  del  10
dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami  di
vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n.  715/2013  della  Commissione  del  25
luglio 2013, recante i criteri che determinano quando  i  rottami  di
rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione, del  22  marzo
2005, come modificata dalla decisione di  esecuzione  n.  2018/896/UE
della Commissione, del 19 giugno  2018,  che  stabilisce  le  tabelle
relative al sistema di basi dati ai sensi  della  direttiva  94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e  i  rifiuti
di imballaggio nonche' dalla decisione di esecuzione  n.  2019/665/UE
della Commissione, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  le  tabelle
relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva  1994/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e  i  rifiuti
di imballaggio; 
  Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione, del 1°  aprile
2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza  degli
obiettivi di reimpiego/recupero e  di  reimpiego/riciclaggio  fissati
nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista  la  decisione  n.  2009/851/CE  della  Commissione,  del  25
novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini  dell'attivita'
di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione  della
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori; 
  Vista  la  decisione  n.  2011/753/UE  della  Commissione,  del  18
novembre 2011, che istituisce  regole  e  modalita'  di  calcolo  per
verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11,  paragrafo
2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione di esecuzione n. 2019/1004/UE della Commissione,
del 7 giugno 2019, che  stabilisce  le  regole  per  il  calcolo,  la
verifica e la comunicazione  dei  dati  sui  rifiuti  a  norma  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che
abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione; 
  Vista la decisione di esecuzione n. 2019/1885/UE della Commissione,
del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica
e la comunicazione dei  dati  relativi  alle  discariche  di  rifiuti
urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che  abroga
la decisione 2000/738/CE della Commissione; 
  Vista la decisione di esecuzione n. 2019/2193/UE della  Commissione
del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il  calcolo,  la
verifica e la comunicazione dei dati e definisce  i  formati  per  la
presentazione  dei  dati  ai  fini  della  direttiva  2012/19/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio  sui  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ora Ministro della transizione ecologica,  del
14 febbraio  2013,  n.  22,  «Regolamento  recante  disciplina  della
cessazione della qualifica di rifiuto  di  determinate  tipologie  di
combustibili solidi secondari  (CSS),  ai  sensi  dell'art.  184-ter,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica,  del  28
marzo 2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina  della  cessazione
della qualifica  di  rifiuto  di  conglomerato  bituminoso  ai  sensi
dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  del  15
maggio 2019, n. 62, «Regolamento recante disciplina della  cessazione
della qualifica di rifiuto da  prodotti  assorbenti  per  la  persona
(PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica,  del  31
marzo 2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina  della  cessazione
della qualifica di rifiuto  della  gomma  vulcanizzata  derivante  da
pneumatici  fuori  uso,  ai  sensi  dell'art.  184-ter  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica,  del  22
settembre  2020,  n.  188,  «Regolamento  recante  disciplina   della
cessazione della qualifica di rifiuto da carta e  cartone,  ai  sensi
dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  16
febbraio 2021, S.O. n. 10, recante «Approvazione del modello unico di
dichiarazione ambientale per l'anno 2021»; 
  Considerata la necessita' di adottare, per l'anno  2022,  un  nuovo
modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di  quello
vigente, come richiesto dal Ministero della transizione ecologica, in
collaborazione con l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca  e  la
protezione ambientale, cosi' da poter acquisire i  dati  relativi  ai
rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della  piu'
recente normativa europea; 
  Sentiti il Ministero  dell'interno,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, il Ministero della  transizione  ecologica,  il  Ministero
della salute, l'ISPRA -  Istituto  superiore  per  la  ricerca  e  la
protezione ambientale, nonche' l'Unioncamere - Unione italiana  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli e'
stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e  dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del  23  dicembre  2020  e'
integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni  allegati  al
presente decreto. 
  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le
dichiarazioni da presentare entro il  30  aprile  di  ogni  anno  con
riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70. 
  3. L'accesso alle  informazioni  contenute  nel  modello  unico  di
dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 195. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 dicembre 2021 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                 Il Sottosegretario di Stato          
                                           Garofoli                   

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